Con la sentenza n. 1881/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di un operaio portuale, affermando il nesso di causalità tra la patologia di “ernia discale lombare” e l’attività lavorativa svolta, qualificandola come malattia professionale indennizzabile dall’INAIL.
La pronuncia offre importanti chiarimenti in materia di onere della prova e di qualificazione delle patologie del
rachide nel contesto delle lavorazioni usuranti.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore, dipendente di una società terminalista portuale dal 1998 con mansioni di operaio, il quale aveva richiesto all’INAIL il riconoscimento dell’ernia discale lombare come malattia professionale.
L’iter amministrativo si era concluso negativamente.
Di fronte al diniego, il lavoratore ha adito il Tribunale per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’ indennizzo per danno biologico.
L’INAIL, costituendosi in giudizio, ha contestato la pretesa, sostenendo la mancanza di prova sufficiente riguardo all’esposizione a rischio professionale e la natura non tabellata della patologia, attribuendola piuttosto a cause degenerative non correlate al Lavoro.
L’Analisi del Tribunale: Natura Tabellata e Onere della Prova
Il Giudice del Lavoro ha disatteso le argomentazioni dell’INAIL e ha ritenuto l’ ernia discale lombare (codice M51.2) una patologia di natura tabellata, difatti ha specificato che tale affezione rientra tra le malattie professionali dell’industria riferibili a:
“lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti) (…)”.
Questa qualificazione è fondamentale perché, per le malattie tabellate, vige una presunzione legale di origine professionale, che solleva il lavoratore dall’onere di provare il nesso di causalità, a condizione che dimostri di essere stato adibito a lavorazioni rischiose e di aver contratto la malattia.
La sentenza si pone in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la tutela del lavoratore esposto a rischi specifici, chiarendo i meccanismi probatori e il ruolo decisivo della CTU nell’ accertamento del nesso causale, anche a fronte di un iniziale diniego da parte dell’ente assicuratore.
Con sentenza n. 1649/2024 pubbl. il 11/12/2024 RG n. 4303/2022 emessa l’11 dicembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda del ricorrente, un lavoratore che si era rivolto allo Studio Legale Mesiano, per il riconoscimento del danno biologico derivante da una malattia professionale non precedentemente riconosciuta dall’INAIL. La patologia, denominata “spondilodiscopatia da protrusioni discali multiple”, è stata considerata eziologicamente connessa all’attività lavorativa svolta dal ricorrente (operaio idraulico forestale), che per oltre trent’anni si è sottoposto a intensi sforzi biomeccanici, sollevando e movimentando carichi pesanti, tra cui tronchi e pietre, e utilizzando attrezzature manuali e meccaniche.
In particolare, il Tribunale, dopo aver esaminato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha confermato che il danno alla colonna vertebrale subito dal lavoratore era il risultato di una concausa efficiente e determinante, legata in modo rilevante all’attività lavorativa espletata. Le conclusioni del consulente tecnico, precise e convincenti, hanno consentito di pervenire alla valutazione di un danno biologico del 6%, cifra corrispondente al grado di invalidità certificato in base alla “Tabella di indennizzo del danno biologico” allegata al D.Lgs. n. 38/2000.
La sentenza rappresenta un notevole successo per il lavoratore, il quale, dopo anni di battaglia legale, ha visto finalmente riconosciuto il suo diritto all’indennizzo per il danno subito in conseguenza delle sue mansioni lavorative, con l’INAIL condannata al pagamento dell’indennizzo in capitale per danno biologico. Questo esito segna un grande risultato per il lavoratore, rappresentando al contempo una significativa soddisfazione professionale. Un ulteriore esempio dell’impegno costante nello stare a fianco dei nostri assistiti.
Un’importante vittoria legale ha visto protagonista un lavoratore, assistito dallo studio legale dell’Avv. Paola Mesiano, che con sentenza n. 24/2025 pubbl. il 09/01/2025 RG n. 2527/2022, Tribunale Cvile di Reggio Calabria- Sez. Lavoro ha ottenuto il riconoscimento del danno biologico a seguito di una patologia lombare causata da condizioni di lavoro particolarmente gravose. Il ricorrente, che aveva svolto attività come elettrauto e meccanico per diversi anni, si era visto rifiutare la propria richiesta di risarcimento dall’INAIL nel 2019.
Con il supporto legale dello studio legale Mesiano, il lavoratore ha avviato un’azione legale per ottenere il giusto riconoscimento della sua malattia professionale. Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo un’attenta valutazione delle prove e della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che la patologia fosse effettivamente riconducibile all’attività lavorativa svolta, condannando l’INAIL all’indennizzo in capitale per il danno biologico pari al 6% di invalidità, oltre alla liquidazione delle spese legali e per la consulenza tecnica.
Questa sentenza rappresenta una chiara affermazione dei diritti dei lavoratori, sancendo la giustizia per coloro che subiscono danni a causa di malattie professionali e confermando l’importanza di un’assistenza legale qualificata e determinata.
Si rivolgeva presso lo Studio Legale Mesiano un lavoratore che lamentava
l’insorgenza
della patologia della spondilodiscoartropatia lombare con protrusioni discali multiple contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa svolta.
La difesa presentava all’Inail denuncia per il riconoscimento della malattia professionale ed il pagamento dell’indennizzo per danno biologico dovuto.
A seguito di collegiale medica, l’Inail comunicava l’impossibilità ad accogliere domanda poiché gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale evidenziavano che il rischio lavorativo cui era stato esposto non era idoneo a provocare la malattia denunciata.
Per tale motivo l’Avv. Paola Mesiano promuoveva il giudizio nei confronti dell’Istituto Previdenziale affinché venisse accertata che la patologia che affliggeva l’assistito fosse conseguenza dell’attività lavorativa svolta e da considerarsi malattia professionale.
L’Inail contestava la ricostruzione dei fatti del ricorrente e la mancanza di prove chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Avv. Mesiano sosteneva che la patologia di cui era affetto il ricorrente OPERATORE ECOLOGICO/AUTISTA era stata contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa svolta poiché lo stesso era stato impegnato in movimenti ripetitivi richiedenti necessariamente la movimentazione manuale dei carichi, un sollevamento di pesi non leggeri e il mantenimento di posture incongrue.
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria- Sezione Lavoro affermava che “le spondilodiscopatie vengono usualmente annoverate tra le work-related diseases ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l’ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente (d.m. 10 giugno 2014)”, e pertanto accoglieva le ragioni esposte dal lavoratore dichiarando il diritto dello stesso all’indennizzo in capitale per la
menomazione dell’integrità psicofisica da malattia professionale.
All’esito di un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti di una Società il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2333/2024 ha affermato il principio di diritto secondo cui il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro senza che l’essenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
La trattenuta in busta paga per violazioni stradali e disciplinari è legittima se preceduta dalla comunicazione al lavoratore e dai provvedimenti disciplinari.
Con sentenza del 20.10.2023 il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro in persona del Dott. De Leo, ha accolto il ricorso proposto da personale ATA e docenti condannando il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato e conseguentemente con collocazione degli stessi nella posizione stipendiale maturata.
Il Ministero applica una vecchia norma, l’art. 485 DLgs n. 297/1994 secondo la quale solo i 4 anni di preruolo vengono interamente riconosciuti, mentre gli altri solo per i 2/3. Il Tribunale di Reggio Calabria ha censurato tale disposizione ritenendola in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che vieta ogni discriminazione tra dipendenti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) ha evidenziato che “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’ inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si è pronunciata altresì la Suprema Corte (così Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, ne’ applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”.
La ratio della decisione del Tribunale di Reggio Calabria va individuata nel tentativo di scongiurare il rischio di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato le quali si anniderebbero nell’ipotesi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, si utilizzasse il criterio dell’abbattimento così favorendo il lavoratore a termine che, potendo giovarsi del criterio di cui all’art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Il Giudice del lavoro ribadisce che la verifica sulla condotta discriminatoria non va condotta in astratto bensì sulla scorta della specificità del caso concreto con la conseguenza che possa considerarsi discriminato dall’applicazione dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, soltanto il docente la cui anzianità, calcolata ai sensi della norma speciale, sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Reggio Calabria, l’uomo di 52 anni è stato assolto poiché considerate inattendibili le dichiarazioni della persona offesa L.C.A.
Assolto perché il fatto non sussiste un vicebrigadiere dei Carabinieri M.V. accusato dalla propria moglie di maltrattamenti e lesioni.
Martedì scorso si è celebrato il processo dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nella persona della D.ssa Greta Iori.
L’uomo di 52 anni, assistito dall’Avv. Paola Mesiano ed a cui l’accusa aveva chiesto la condanna alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, è stato assolto poiché considerate inattendibili le dichiarazioni della persona offesa L.C.A.
I dubbi in merito alla forza della deposizione sono emerse non tanto in punto di attendibilità intrinseca del narrato quanto piuttosto in relazione alla sua credibilità soggettiva.
Dichiarazioni che tra l’altro sono state smentite sotto plurimi profili. E’ emerso che la persona offesa avesse un profilo di personalità complesso, che soffriva di disturbi ansiosi che culminavano in picchi nervosi nel corso dei quali ella diventava aggressiva, giungendo a compiere addirittura gesti autolesionistici.
Fonte: Strettoweb
Con Ordinanza cautelare collegiale del 12.10.2020 il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro si pronunciava positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Paola Mesiano del foro di Reggio Calabria– da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie.
L’Amministrazione costituita eccepiva che l’assegnazione provvisoria annuale è un’ istituto attinente alla mobilità del personale, finalizzato anche all’assistenza del familiare diversamente abile, l’astratta previsione della precedenza ai soli fini della stessa e non anche del trasferimento a titolo definitivo costituirebbe elemento idoneo a soddisfare le esigenze di cui all’art 33 comma 5 della legge 104/92. La docente aveva potuto scegliere una sede di lavoro vicino alla dimora del genitore assistito, dunque, il suo diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art 33 comma 5 L.n. 104/92 è stato garantito mediante l’attribuzione di una sede a titolo di assegnazione provvisoria.
Il Tribunale non condividendo l’assunto dell’Amministrazione affermava il principio di diritto secondo cui
“L’istituto della assegnazione provvisoria è, per come strutturata ,solo una temporanea assegnazione (annuale) della sede senza alcuna automatica garanzia di rinnovo . L’assunto del Ministero oblitera completamente un dato di fatto strutturale incontestabile come la differenza e la reciproca autonomia tra trasferimenti ed assegnazioni provvisorie nel Comparto Scuola: non a caso, oggetto di domande, termini, procedure e graduatorie diverse.
Non si può quindi dire che il diritto di scelta del soggetto a ciò titolato dall’art.33 co.5 L.104/1992 sia sufficientemente tutelato dalla possibilità di godere della relativa precedenza solo per una delle due procedure, lasciando immotivatamente esclusa l’altra: a meno di postulare un’automaticità – inesistente alla luce del dato normativo vigente – per cui all’insegnante in possesso di tutti i requisiti ex art.33 co.5 L.104/1992 cui venga negato il trasferimento venga automaticamente riconosciuta l’assegnazione provvisoria salvo esigenze organizzative da rappresentarsi caso per caso (non essendo tale diritto di scelta, come noto, un diritto assoluto).
La lettera della norma in esame non introduce alcuna limitazione temporale a tale facoltà di scelta, come sarebbe invece accaduto nel diverso caso dell’utilizzo di avverbi come “temporaneamente” o di locuzioni come “in via provvisoria”. In ogni caso non si ravvisa alcuna ragione organizzativa per escludere , a priori , nella mobilità interprovinciale , una tutela nella forma di un diritto alla precedenza anche al dipendente figlio di genitore disabile al quale può prestare assistenza.