Con la sentenza n. 1881/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di un operaio portuale, affermando il nesso di causalità tra la patologia di “ernia discale lombare” e l’attività lavorativa svolta, qualificandola come malattia professionale indennizzabile dall’INAIL.
La pronuncia offre importanti chiarimenti in materia di onere della prova e di qualificazione delle patologie del
rachide nel contesto delle lavorazioni usuranti.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore, dipendente di una società terminalista portuale dal 1998 con mansioni di operaio, il quale aveva richiesto all’INAIL il riconoscimento dell’ernia discale lombare come malattia professionale.
L’iter amministrativo si era concluso negativamente.
Di fronte al diniego, il lavoratore ha adito il Tribunale per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’ indennizzo per danno biologico.
L’INAIL, costituendosi in giudizio, ha contestato la pretesa, sostenendo la mancanza di prova sufficiente riguardo all’esposizione a rischio professionale e la natura non tabellata della patologia, attribuendola piuttosto a cause degenerative non correlate al Lavoro.
L’Analisi del Tribunale: Natura Tabellata e Onere della Prova
Il Giudice del Lavoro ha disatteso le argomentazioni dell’INAIL e ha ritenuto l’ ernia discale lombare (codice M51.2) una patologia di natura tabellata, difatti ha specificato che tale affezione rientra tra le malattie professionali dell’industria riferibili a:
“lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti) (…)”.
Questa qualificazione è fondamentale perché, per le malattie tabellate, vige una presunzione legale di origine professionale, che solleva il lavoratore dall’onere di provare il nesso di causalità, a condizione che dimostri di essere stato adibito a lavorazioni rischiose e di aver contratto la malattia.
La sentenza si pone in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la tutela del lavoratore esposto a rischi specifici, chiarendo i meccanismi probatori e il ruolo decisivo della CTU nell’ accertamento del nesso causale, anche a fronte di un iniziale diniego da parte dell’ente assicuratore.